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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI - DECRETO 14 maggio 2012 - Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione di cui agli articoli 34 e 35 del Reg. (CE) 1198/2006, per il finanziamento di interventi multi regionali nelle Regioni Convergenza. (12A08423) - (GU n. 176 del 30-7-2012 )

  MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

DECRETO 14 maggio 2012 

Investimenti   nei   settori    della    trasformazione    e    della
commercializzazione di cui agli  articoli  34  e  35  del  Reg.  (CE)
1198/2006, per il finanziamento di interventi multi  regionali  nelle
Regioni Convergenza. (12A08423) 

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27  luglio
2006 relativo al Fondo europeo per la pesca; 
  Visto il Regolamento (CE) n.  498/2007  della  Commissione  del  26
marzo 2007 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)  n.
1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca; 
  Visto il vademecum FEP della Commissione  della  comunita'  europea
del 26 marzo 2007; 
  Vista la Decisione della Commissione europea C(2010)  7914  dell'11
novembre 2010 che ha approvato  il  Programma  operativo  revisionato
inerente l'intervento comunitario del Fondo europeo per la  pesca  in
Italia per il periodo di programmazione 2007/2013; 
  Visto il documento "Linee guida per la determinazione  delle  spese
ammissibili del programma FEP 2007-2013"; 
  Visto il decreto direttoriale n. 13 del 21 aprile 2010 con il quale
e' stato  approvato  il  Manuale  delle  procedure  e  dei  controlli
dell'Autorita' di Gestione; 
  Vista  la  modifica  dell'art.   3   dell'Accordo   Multiregionale,
approvata  nella  seduta  del  22  febbraio  2012  della   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le  Provincie
autonome di Trento e Bolzano; 
  Ritenuto  opportuno,  a  seguito   della   modifica   dell'art.   3
dell'accordo Multiregionale, attivare un bando  di  attuazione  della
misura  "Investimenti  nei  settori  della  trasformazione  e   della
commercializzazione" di  cui  agli  artt.  34  e  35  del  Reg.  (CE)
1198/2006, per il finanziamento di  interventi  multiregionali  nelle
Regioni Convergenza; 
  Ritenuto opportuno  destinare  a  detta  iniziativa  fondi  gestiti
dall'Autorita'  di  Gestione  per   un   importo   totale   di   Euro
1.000.000,00, fatta salva l'assegnazione di ulteriori risorse  resesi
disponibili; 
  Ritenuto opportuno adottare le modalita' attuative della misura 2.3
"Investimenti   nei   settori   della    trasformazione    e    della
commercializzazione" a carattere multiregionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Finalita' della misura 
 
  1. Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 34  e  35  del  Reg.  CE
1198/2006, la misura attuata con il presente decreto  e'  finalizzata
al miglioramento delle condizioni del settore della trasformazione  e
della  commercializzazione,  intesa  come  l'insieme  delle  seguenti
operazioni: 
  preparazione che  alteri  l'integrita'  anatomica  dei  pesci  come
l'eviscerazione, la decapitazione, l'affettatura, la sfilettatura, la
trituratura, la pelatura, la rifilatura, la sgusciatura, ecc.; 
  lavatura,  pulitura,  calibratura  e  depurazione   dei   molluschi
bivalvi; 
  conservazione,  congelamento   e   confezionamento,   compreso   il
confezionamento sottovuoto o in atmosfera modificata; 
  trasformazione,   ovvero   processi   chimici   o   fisici    quali
riscaldamento, affumicamento, salatura, disidratazione o  marinatura,
ecc., di prodotti freschi, refrigerati o congelati,  anche  associati
ad altri alimenti, o una combinazione di vari processi; 
  commercializzazione all'ingrosso dei prodotti ittici. 
  2. Gli investimenti, ammessi al finanziamento ai sensi del presente
decreto, devono perseguire uno o piu' dei seguenti obiettivi: 
  miglioramento delle condizioni di lavoro; 
  miglioramento e monitoraggio delle condizioni  di  igiene  o  della
qualita' dei prodotti; 
  produzione di prodotti di alta  qualita'  destinati  a  nicchie  di
mercato; 
  riduzione dell'impatto negativo sull'ambiente; 
  incentivazione   dell'uso   delle   specie   poco   diffuse,    dei
sottoprodotti e degli scarti; 
  produzione o commercializzazione di nuovi prodotti, applicazione di
nuove tecnologie o sviluppo di metodi di produzione innovativi; 
  commercializzazione  di  prodotti  provenienti  soprattutto   dagli
sbarchi e dall'acquacoltura locali; 
  promozione dell'occupazione sostenibile nel settore. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                   Area territoriale di attuazione 
 
  Sono considerati ammissibili gli interventi attuati o  da  attuarsi
nei territori delle Regioni ricadenti nell'obiettivo Convergenza. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                       Interventi ammissibili 
 
  1. Le tipologie di intervento ammissibili a finanziamento ai  sensi
del presente decreto sono: 
  costruzione  e  acquisto   di   impianti   ed   immobili   per   la
trasformazione e la commercializzazione dei prodotti  della  pesca  e
dell'acquacoltura; 
  acquisto  di  nuove  attrezzature  per  la  trasformazione   e   la
commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; 
  applicazione di  nuove  tecnologie  destinate,  in  particolare,  a
migliorare   le   condizioni   ambientali,   la   competitivita',   a
incrementare il valore aggiunto dei prodotti,  a  favorire  l'uso  di
energie rinnovabili; 
  adeguamento igenico-sanitario delle strutture e degli impianti; 
  ampliamento/ammodernamento di impianti esistenti. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                Soggetti ammissibili a finanziamento 
 
  1. Possono essere ammessi al  finanziamento  le  micro,  piccole  e
medie imprese, come definite nella Raccomandazione 2003/361/CE  della
Commissione Europea, e le imprese  diverse  dalle  micro,  piccole  e
medie imprese, che occupano meno  di  750  persone  o  realizzano  un
fatturato inferiore a 200 milioni di euro. 
  Non  possono  fruire  delle  agevolazioni  previste  dal   presente
decreto/bando  i   soggetti   che,   alla   data   di   presentazione
dell'istanza, risultino debitori di un  finanziamento  ai  sensi  del
Programma SFOP e/o FEP, sulla base di  provvedimenti  di  revoca  dei
benefici concessi. 
  2. Non possono essere ammesse a finanziamento le imprese sottoposte
a procedure di concordato  preventivo,  amministrazione  controllata,
fallimento, scioglimento  o  liquidazione,  ne'  a  procedimenti  per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla  L.  n.
575 del 31/05/1965 e s.m.i. 
  3. Le imprese per essere ammesse al finanziamento devono essere  in
regola  con  gli  adempimenti  connessi  al  rispetto  del  Contratto
Collettivo Nazionale del Lavoro del settore di appartenenza  ed  alle
leggi sociali e di sicurezza sul lavoro. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
         Modalita' e termini di presentazione della domanda 
 
  1. Sono ammissibili  a  finanziamento  i  progetti  presentati  dai
soggetti indicati all'art. 4, che prevedono uno o piu' interventi  di
cui all'art. 3, su due unita' produttive dislocate  in  due  distinte
regioni ricadenti nell'obiettivo convergenza,  la  cui  realizzazione
abbia inizio successivamente alla data di pubblicazione del  presente
decreto, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2. 
  2.  Sono  ammissibili  altresi'  a  finanziamento  gli   interventi
effettuati, limitatamente ad una delle due unita' produttive, la  cui
realizzazione abbia avuto inizio a partire dal  1°  gennaio  2010,  a
condizione che tali investimenti siano stati oggetto  di  domanda  di
finanziamento  presentata  alle   competenti   Autorita'   regionali,
risultando idonea a finanziamento FEP e non ammessa a contributo  per
carenza di fondi. Resta salvo quanto disposto dal  comma  1  per  gli
interventi inerenti la seconda unita' produttiva. 
  3. Sono in  ogni  caso  esclusi  gli  investimenti  riguardanti  il
commercio al dettaglio, cosi' come gli investimenti che comportino la
sostituzione di beni che abbiano fruito di un finanziamento  pubblico
nel corso dei cinque anni precedenti. 
  4. La domanda di ammissione al contributo, in originale e in  carta
semplice,  contenente  l'elencazione  dei  documenti  prodotti,  deve
essere compilata utilizzando il modello di  cui  all'Allegato  "A"  e
sottoscritta dal/dai richiedente/i ai sensi del D.P.R.  n.  445/2000,
corredata, a pena di  irricevibilita',  da  copia  del  documento  di
identita' in corso di validita' del/dei soggetto/i istante/i. 
  5.  La  domanda,  completa  della  relativa  documentazione,   deve
pervenire, a pena di esclusione, presso la Direzione  generale  della
pesca marittima e dell'acquacoltura - Viale dell'Arte,16 - 00144 Roma
Segreteria della Direzione (III° piano), con qualunque mezzo entro il
75° giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente decreto  sulla  G.U.  Qualora  il  termine  di  scadenza
coincida con un giorno festivo, la data limite si  intende  protratta
al primo giorno feriale utile. 
  Ai   fini   dell'accertamento   del   rispetto   del   termine   di
presentazione, richiesto a pena di esclusione, fara' fede  unicamente
il timbro della Segreteria della  Direzione,  con  l'indicazione  del
giorno e dell'ora di arrivo. 
  L'orario di ricezione della Segreteria e' dalle ore 09.00 alle  ore
12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30 di tutti i giorni  lavorativi,
con esclusione dei giorni festivi e prefestivi. 
  L'inoltro della documentazione e' a completo ed  esclusivo  rischio
del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilita'  della
Direzione ove, per disguidi postali o  di  altra  natura  ovvero  per
qualsiasi altro  motivo,  il  plico  non  pervenga  all'indirizzo  di
destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. 
  Sono considerati irricevibili i plichi pervenuti oltre il  suddetto
termine di scadenza, anche per ragioni  indipendenti  dalla  volonta'
del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato.  Cio'
vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R  o  altro
vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal  timbro
postale. Tali plichi potranno essere riconsegnati al  concorrente  su
richiesta scritta dello stesso. 
  6. La certificazione a corredo della domanda, in originale o  copia
conforme,  deve  essere  in  corso  di   validita'   alla   data   di
presentazione della domanda, o alla data di  spedizione  in  caso  di
invio a mezzo raccomandata. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
          Documentazione richiesta per accedere alla misura 
 
  1. I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni  finanziarie
di  cui  al  presente  decreto  dovranno   presentare   la   seguente
documentazione in corso di validita', unitamente alla domanda: 
  a. Dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000,  come  da
allegato "B", con allegata copia del documento di identita' in  corso
di validita' del/dei soggetto/i istante/i; 
  b. progetto almeno preliminare relativo alle due unita'  produttive
oggetto di finanziamento,  costituito  da  cronoprogramma,  relazione
tecnica e descrittiva degli interventi con riferimento  all'eventuale
integrazione dell'attivita' tra le due unita' produttive; 
  c. piano finanziario complessivo degli investimenti  oggetto  della
domanda di finanziamento, come da allegato "C"; 
  d. Allegato "D": Richiesta di attribuzione del punteggio; 
  e. per le persone giuridiche: dichiarazione sostitutiva di atto  di
notorieta' ai sensi del  D.P.R.  445/2000,  sottoscritta  dal  legale
rappresentante attestante di essere regolarmente iscritto al registro
delle imprese della Camera di Commercio,  Industria,  Artigianato  ed
Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, certificando  i
seguenti dati: 
  Numero di iscrizione; 
  Data di iscrizione; 
  Forma giuridica; 
  Codice fiscale; 
  Partita IVA; 
  Sede legale; 
  Estremi dell'atto di costituzione; 
  Capitale sociale; 
  Durata della societa'; 
  Oggetto sociale. 
  f. per le persone giuridiche: copia conforme dell'Atto costitutivo,
dello Statuto, dell'estratto Libro Soci; 
  g. per le persone giuridiche: dichiarazione sostitutiva di atto  di
notorieta', ai sensi del D.P.R.  445/2000,  sottoscritta  dal  legale
rappresentante attestante di non trovarsi nello stato di  fallimento,
di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra
situazione equivalente e l'insussistenza di procedimenti in corso per
la dichiarazione di una di tali situazioni; 
  h. per le persone giuridiche: dichiarazione sostitutiva di atto  di
notorieta' ai sensi del  D.P.R.  445/2000,  sottoscritta  dal  legale
rappresentante, attestante l'insussistenza delle cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge  31  maggio
1965, n. 575; 
  i. dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta'  ai  sensi  del
D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale  rappresentante,  attestante
di non aver commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,
alle norme in materia di contributi  previdenziali  e  assistenziali,
secondo la legislazione italiana. Al riguardo dovranno inoltre essere
indicati  gli  indirizzi  degli  uffici  competenti  INPS   e   INAIL
relativamente al  luogo  dove  ha  sede  legale  la  societa'  ed  in
particolare la Matricola  INPS  e  il  numero  di  P.A.T.  (Posizione
Assicurativa Territoriale) dell'INAIL; 
  j. presentazione di una dichiarazione  rilasciata  da  uno  o  piu'
istituti di credito che attesti una  capacita'  finanziaria  adeguata
per il progetto di investimento; 
  k. dichiarazione di assenso alla pubblicazione dei dati,  ai  sensi
dell'art. 30 del Reg. CE 498/07; 
  Inoltre  i  soggetti  che  intendono  accedere  alle   agevolazioni
finanziarie  in  oggetto,  dovranno  presentare,  per   ogni   unita'
produttiva   oggetto   degli   interventi   previsti,   la   seguente
documentazione in corso di validita': 
  l. riepilogo dei singoli investimenti previsti,  come  da  allegato
"E", e relativi preventivi; 
  m.  copia  delle  fatture  di  spesa  relative  agli   investimenti
realizzati a far data dal 1^ gennaio 2010; 
  n.  nel  caso  di  intervento  consistente  in  opere   edili   e/o
impiantistiche, progetto, anche preliminare, contenente: 
  n 1) relazione tecnica; 
  n 2) planimetria generale e di dettaglio; 
  n 3) limitatamente alle opere edili e/o di  impiantistica:  Computo
metrico estimativo redatto dal direttore dei lavori,  e  vistato  per
congruita' da un ufficio tecnico pubblico o da un  tecnico  abilitato
iscritto all'albo. 
  n 4) documentazione fotografica con veduta generale  e  particolare
dei luoghi e delle strutture ogget- to dell'intervento; 
  n 5) preventivi di spesa delle opere edili e/o impiantistiche; 
  o. per gli impianti esistenti: copia del certificato di  agibilita'
o copia della domanda di rilascio dello stesso; 
  p.  copia  delle  previste  autorizzazioni,  pareri,   nulla   osta
necessari per la realizzazione dell'intervento; 
  q. dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta'  ai  sensi  del
D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante,  concernente
la  richiesta  delle  previste  autorizzazioni,  pareri,  nulla  osta
necessari per la realizzazione dell'intervento. La  dichiarazione  va
allegata anche se negativa; 
  r. per l'acquisto di terreni e/o beni immobili: 
  r 1) compromesso o atto di acquisto, o perizia  giurata  rilasciata
da un tecnico qualificato indipendente nella quale si dichiari che il
prezzo di acquisto non e' superiore al valore di mercato; 
  r 2) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R 445/2000 attestante  che
il terreno/l'immobile non sia stato oggetto, nel corso  dei  10  anni
precedenti alla presentazione  della  domanda,  di  un  finanziamento
pubblico e che  non  sia  gia'  adibito  all'esercizio  di  attivita'
inerenti la pesca e l'acquacoltura; 
  s. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000  attestante  che
negli interventi previsti nel progetto, di cui alla domanda,  non  e'
contemplata  la  sostituzione  di  beni  che  abbiano  fruito  di  un
finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni precedenti  la  data
di pubblicazione del decreto; 
  t.  nel  caso  in  cui  il   richiedente   non   sia   proprietario
dell'immobile o  dell'impianto:  dichiarazione  sostitutiva  di  atto
notorio, a firma del proprietario, di assenso alla  esecuzione  delle
opere  nonche'  all'iscrizione  dei  relativi  vincoli  di   cui   al
successivo punto t., e documentazione  attestante  la  disponibilita'
dell'immobile o dell'impianto; 
  u. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000,  di  impegno  a
mantenere la proprieta' o la disponibilita'  del  bene,  oggetto  del
finanziamento, per un periodo di almeno cinque anni; 
  v. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante  che
il progetto relativo all'unita' produttiva per la quale si chiede  il
finanziamento non e' stato oggetto  di  ammissione  a  contributo  da
parte delle Autorita' regionali competenti. Deve essere  indicata  la
localita'  in  cui  e'  dislocata  l'unita'  produttiva  oggetto   di
finanziamento e dove sono realizzati gli interventi; 
  w. nel caso di progetto presentato presso la  competente  Autorita'
Regionale, risultato idoneo a  finanziamento  FEP  e  non  ammesso  a
contributo per carenza dei fondi, deve essere presentata altresi'  la
seguente documentazione: 
  w 1) Dichiarazione resa ai sensi del  D.P.R.  445/2000,  attestante
che il medesimo progetto relativo all'unita' produttiva per la  quale
si  chiede  il  finanziamento  e'  stata  oggetto   di   domanda   di
finanziamento  presentata  alla   competente   Autorita'   Regionale,
risultando idoneo a finanziamento FEP e non ammesso a contributo  per
carenza di fondi. Deve essere indicata la sede in  cui  e'  dislocata
l'unita' produttiva oggetto di finanziamento. Deve essere indicata la
localita'  in  cui  e'  dislocata  l'unita'  produttiva  oggetto   di
finanziamento e dove sono realizzati gli interventi; 
  w2) Copia della graduatoria emessa dall'Autorita' Regionale; 
  w 3) Copia della lettera di rinuncia irrevocabile alla richiesta di
finanziamento  FEP  per  l'unita'  per  la   quale   si   chiede   il
finanziamento, da cui risulti il timbro di ricezione da  parte  della
competente Autorita' regionale. Deve essere indicata la localita'  in
cui e' dislocata l'unita' produttiva oggetto di finanziamento e  dove
sono realizzati gli interventi; 
  x. nel caso che dagli interventi  previsti  sull'unita'  produttiva
per la  quale  si  chiede  il  finanziamento,  derivi  un  incremento
occupazionale  di   personale   assunto   con   contratto   a   tempo
indeterminato: 
  x 1) copia del libro matricola  o  altro  documento  probante,  dal
quale sia rilevabile la situazione ex-ante in termini occupazionali; 
  x 2) dichiarazione sostitutiva di atto notorio  di  cui  al  D.P.R.
445/2000, a firma del legale rappresentante contenente  l'indicazione
dello stato occupazionale ex/post previsto. 
  L'Amministrazione si riserva di richiedere, ai  sensi  dell'art.  6
della legge n. 241/90, integrazioni alla documentazione presentata. 
  Tutte le dichiarazioni sopra indicate dovranno essere rese ai sensi
del D.P.R n. 445/200 e a ciascuna delle quali dovra' essere  allegata
a pena di irricevibilita'/esclusione copia fotostatica del  documento
di identita', in corso di validita', del  soggetto  firmatario  o  di
altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art.  35
secondo comma del D.P.R. n. 445/2000. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi  della  misura,  sono
considerate ammissibili le seguenti spese: 
  acquisto di macchinari e attrezzature di pertinenza degli  impianti
di trasformazione o di commercializzazione; 
  spese per il miglioramento  delle  condizioni  igienico  sanitarie,
delle  condizioni  ambientali,  dei  sistemi  di   produzione   anche
attraverso l'adozione di innovazioni tecnologiche; 
  acquisto attrezzatura informatica e di laboratorio; 
  impianti di energia  rinnovabili  e  tecnologia  per  il  risparmio
energetico; 
  opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti agli  impianti
e/o agli accessori; 
  adeguamento   dei   mezzi   alle   esigenze    aziendali    ovvero,
coibentazione/impianti frigoriferi; 
  acquisto  di  terreni,  purche'   funzionale   alla   realizzazione
dell'operazione,  nei  limiti  del  10%  della   spesa   riconosciuta
ammissibile; 
  acquisto di  beni  immobili,  purche'  direttamente  connessi  alle
finalita' dell'operazione prevista che non siano stati  oggetto,  nel
corso dei 10 anni precedenti alla presentazione della domanda, di  un
finanziamento pubblico e che non siano gia' adibiti all'esercizio  di
attivita' inerenti la pesca e l'acquacoltura; 
  spese generali, nel limite massimo del 12% del totale  delle  spese
preventivate e ritenute ammissibili, al netto delle  spese  generali.
Rientrano tra le spese generali: le spese per garanzie  fideiussorie,
le spese progettuali, le spese tecniche di collaudo, le spese per  la
realizzazione  delle  targhe  esplicative  e  della   cartellonistica
finalizzate alla pubblicita' dell'intervento, previste  dall'art.  32
Reg. (CE) 498/2007. 
  3. E' ammissibile l'acquisto dei beni di cui sopra in leasing,  nel
rispetto delle seguenti modalita': 
  Aiuto concesso attraverso il concedente 
  a) Il concedente e' il  beneficiario  diretto  del  cofinanziamento
comunitario che viene utilizzato al fine  di  ridurre  l'importo  dei
canoni versati dall'utilizzatore del  bene  oggetto  della  locazione
finanziaria. 
  b) I contratti  di  locazione  finanziaria  devono  comportare  una
clausola di riacquisto oppure prevedere una durata minima  pari  alla
vita utile del bene oggetto del contratto. 
  c) In caso di risoluzione del contratto prima  della  scadenza  del
periodo  di  durata  minimo,  senza  la  previa  approvazione   delle
autorita'  competenti,  il  concedente  si   impegna   a   restituire
all'Autorita'  nazionale  interessata  la  parte  della   sovvenzione
comunitaria corrispondente al periodo residuo. 
  d) L'acquisto del bene  da  parte  del  concedente,  comprovato  da
fattura  quietanzata  o  da  un  documento  contabile  avente   forza
probatoria  equivalente,  costituisce   la   spesa   ammissibile   al
cofinanziamento. L'importo  massimo  ammissibile  al  cofinanziamento
comunitario non deve superare il valore di mercato del bene  dato  in
locazione. 
  e) Non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di  leasing
( tasse, margine  del  concedente,  costi  di  rifinanziamento  degli
interessi, spese generali, oneri assicurativi ecc.). 
  f)  L'aiuto  comunitario,  versato  al  concedente,   deve   essere
utilizzato interamente a  vantaggio  dell'utilizzatore  mediante  una
riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale. 
  g) Il  concedente  deve  dimostrare  che  il  beneficio  dell'aiuto
comunitario verra' trasferito interamente all'utilizzatore elaborando
una distinta di pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo  che
fornisca assicurazioni equivalenti. 
    h) I costi indicati  al  punto  e),  il  beneficio  di  eventuali
vantaggi fiscali derivanti dalla locazione  finanziaria  e  le  altre
condizioni del contratto, devono equivalere a quelle  applicabili  in
assenza di interventi finanziari della Comunita'. 
  Aiuto all'utilizzatore 
  a) L'utilizzatore e' il beneficiario  diretto  del  cofinanziamento
comunitario 
  b) I canoni pagati dall'utilizzatore al concedente,  comprovati  da
una fattura quietanzata o da  un  documento  contabile  avente  forza
probatoria  equivalente,  costituiscono  la  spesa   ammissibile   al
cofinanziamento. 
  c) Nel caso di contratti di locazione  finanziaria  contenenti  una
clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima
corrispondente  alla  vita  utile   del   bene,   l'importo   massimo
ammissibile al  cofinanziamento  comunitario  non  deve  superare  il
valore di mercato del bene. Nono  sono  ammissibili  le  altre  spese
connesse al contratto (tributi, interessi, costi  di  rifinanziamento
interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc). 
  d)  L'aiuto  comunitario  relativo  ai   contratti   di   locazione
finanziaria di cui al punto c) e' versato all'utilizzatore in  una  o
piu' quote sulla base dei canoni effettivamente pagati. Se la  durata
del contratto supera il termine finale per la  contabilizzazione  dei
pagamenti, ai fini  dell'intervento  comunitario,  viene  considerata
ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili  e  pagati
dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai
fini dell'intervento. 
  e)  Nel  caso  di  contratti  di  locazione  finanziaria  che   non
contengono un patto di retrovendita, la cui durata  e'  inferiore  al
periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i  canoni  sono
ammissibili al cofinanziamento comunitario in proporzione alla durata
dell'operazione ammissibile. 
  Vendita e locazione finanziaria (lease-back) 
  Nel caso di vendita e locazione finanziaria (cosiddetto Lease‑back)
possono  costituire   una   spesa   ammissibile   i   canoni   pagati
dall'utilizzatore, come previsto nel  caso  precedentemente  esposto.
Non sono, invece, ammissibili i costi di  acquisto  dei  beni  (oneri
accessori). 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                        Spese non ammissibili 
 
  1. Non sono ammissibili a  finanziamento,  ai  sensi  del  presente
decreto, le seguenti spese: 
  investimenti relativi al commercio al dettaglio; 
  investimenti riguardanti la trasformazione dei prodotti della pesca
e dell'acquacoltura per fini diversi dal  consumo  umano,  salvo  gli
investimenti concernenti  il  trattamento,  la  trasformazione  e  la
commercializzazione  degli  scarti  dei  prodotti   della   pesca   e
dell'acquacoltura; 
  investimenti  finalizzati  a  garantire  il  rispetto  delle  norme
previste dalla normativa comunitaria in materia di  ambiente,  salute
dell'uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali,  qualora
le suddette norme diventino vincolanti per le imprese; 
  interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria; 
  contributi in natura; 
  canoni delle concessioni demaniali; 
  nel caso di acquisto con leasing, i  costi  connessi  al  contratto
(garanzia del concedente, costi di rifinanziamento  degli  interessi,
spese generali, oneri assicurativi, ecc.); 
  i  materiali  di  consumo  connessi  all'attivita'  ordinaria   del
beneficiario e  per  i  quali  non  sia  dimostrata  l'inerenza  alle
operazioni finanziate 
  spese relative ad opere in subappalto; 
  interessi passivi; 
  spese di alloggio; 
  spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara; 
  acquisto di arredi ed  attrezzature  d'ufficio  diverse  da  quelle
informatiche e di laboratorio; 
  opere di abbellimento e spazi verdi; 
  IVA; 
  tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e  i  contributi
per la previdenza sociale su stipendi  e  salari)  che  derivano  dal
cofinanziamento FEP, a meno  che  essi  non  siano  effettivamente  e
definitivamente sostenuti dal beneficiario finale; 
  spese di consulenza per finanziamenti e  rappresentanza  presso  le
pubbliche amministrazioni. 
  2.   Non   sono   comunque   ammissibili   le    spese    sostenute
antecedentemente al 1° gennaio  2010,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'art. 5, comma 2. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
        Quantificazione delle risorse e misura del contributo 
 
  1. Agli interventi di cui al presente decreto sono  assegnati  Euro
1.000.000,00 a valere sui  fondi  dell'obiettivo  Convergenza,  fatta
salva l'assegnazione di ulteriori risorse resesi disponibili. 
  2. Gli investimenti ammessi possono fruire di un contributo a fondo
perduto pari al 60% della spesa totale ammessa, a  valere  sui  fondi
comunitari e nazionali di cui alla misura 2.3 del reg. CE 1198/96. 
  3. Il contributo e' ridotto del 50% per le imprese beneficiarie che
non siano una micro, piccola e  media  impresa  come  definite  nella
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea  del  6  maggio
2003, ma abbiano un numero di  dipendenti  inferiore  a  750  unita',
ovvero un volume di affari non superiore a 200 milioni di euro. 
  4. Il contributo di cui al presente decreto non e'  cumulabile  con
altre agevolazioni richieste ed  ottenute  dal  beneficiario  per  le
medesime spese. 
  4. Per l'intero progetto e' fissato  un  limite  massimo  di  spesa
ammissibile  pari  ad  Euro  1.660.000,00  e  per   ciascuna   unita'
produttiva e' fissato un limite massimo di spesa ammissibile pari  ad
Euro 1.200.000,00. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                      Istruttoria delle istanze 
 
  1. L'Amministrazione  concedente  provvede,  alla  ricezione  delle
istanze, all'attribuzione di un numero di protocollo di arrivo  e  di
un codice alfanumerico  univoco  da  utilizzare  nelle  comunicazioni
dirette al richiedente. 
  2. L'Amministrazione provvede a svolgere  la  fase  di  istruttoria
delle domande e ad  assegnare  un  punteggio  di  merito  a  ciascuna
istanza sulla base dei criteri di selezione di cui al successivo art.
11. 
  3. Se le domande presentano irregolarita' considerate non  sanabili
rispetto alla normativa di riferimento, le stesse vengono archiviate. 
  Tra le irregolarita' da considerare non sanabili  vanno  ricomprese
le seguenti fattispecie: 
  l'arrivo della domanda  oltre  il  termine  di  ricezione  indicato
all'art. 5; 
  la mancata sottoscrizione della domanda; 
  mancanza della fotocopia del documento di identita'  allegato  alle
dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000. 
  4.  Le  istanze  valutate  positivamente  sono  inserite   in   una
graduatoria adottata con decreto del Direttore generale e  pubblicata
sulla  GURI  e  sul  sito  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali. A parita' di punteggio, prevarra' la  data  e
l'ora di recezione della domanda apposto sul timbro dalla  Segreteria
della Direzione Generale. 
  Nella graduatoria saranno indicati per ciascun progetto: 
  numero identificativo del progetto; 
  nominativo del beneficiario/ragione sociale; 
  codice fiscale o P. IVA; 
  spesa ammessa a contributo; 
  quota contributo comunitario; 
  quota contributo nazionale; 
  punteggio. 
  Le istanze inserite nella graduatoria  sono  ammesse  a  contributo
fino ad  esaurimento  delle  risorse  disponibili,  secondo  l'ordine
derivante dalla graduatoria. 
  5. Per i progetti il cui contributo e' superiore a 154.937,00  euro
l'emanazione  del  provvedimento  di   concessione   e'   subordinato
all'acquisizione da parte del  Ministero  del  certificato  antimafia
rilasciato dalla competente Autorita' ai sensi del D.P.R. 252/98. 
  6. Al termine della realizzazione degli  interventi  effettuati  su
entrambe le unita' produttive e prima della liquidazione  dell'ultimo
pagamento, il beneficiario dovra' dimostrare i criteri  di  selezione
in base ai quali  e'  stato  assegnato  il  punteggio  ai  sensi  del
successivo  art.  11,   ovvero   i   criteri   accertati   da   parte
dell'Amministrazione,  in  fase  di   verifica,   dovranno   comunque
determinare   un   punteggio   sufficiente   per   il    mantenimento
dell'iniziativa all'interno della graduatoria dei progetti finanziati
sulla base delle risorse disponibili. 
  7. Le informazioni relative a ciascun beneficiario saranno inserite
nella procedura informatica di monitoraggio. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                        Criteri di selezione 
 
  Punteggi attribuibili: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                               Art. 12 
 
 
            Tempi e modalita' di esecuzione dei progetti 
 
  1. Per ciascuna unita'  produttiva  il  beneficiario  e'  tenuto  a
comunicare all'Amministrazione la data di inizio lavori. 
  2. I lavori di realizzazione degli interventi previsti per ciascuna
unita'  produttiva  dovranno   terminare   ed   essere   rendicontati
all'Amministrazione entro dodici mesi  dalla  data  di  notifica  del
decreto di concessione del contributo. 
  3.  La  maggiore  spesa  sostenuta  non  comporta  un  aumento  del
contributo concesso. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                      Varianti in corso d'opera 
 
  1. Per variante progettuale si intende un'alterazione dei contenuti
progettuali rispetto a quanto ammesso a contributo, che  comporti  la
realizzazione di linee di intervento e/o l'acquisto di forniture  non
previste nel progetto approvato, ovvero  la  soppressione  di  alcune
linee di intervento. 
  2. E' possibile concedere una  sola  variante  per  gli  interventi
previsti per ogni unita' produttiva. 
  3. Le varianti  progettuali  che  comportano  la  realizzazione  di
interventi e l'acquisto di  forniture  non  previste  nell'iniziativa
approvata,  ovvero  la  soppressione  di  alcuni   interventi,   sono
sottoposte  all'esame  dell'Amministrazione  che   provvedera'   alla
valutazione condizionandone  l'approvazione  alla  coerenza  con  gli
obiettivi del progetto approvato, al mantenimento  dei  requisiti  di
ammissibilita' e di un punteggio di merito che consenta la permanenza
dell'iniziativa stessa nella graduatoria di quelle ammesse. 
  4. L'esecuzione delle varianti accertate in sede di verifica e  non
sottoposte    alla     preventiva     autorizzazione     da     parte
dell'Amministrazione  concedente,  potranno  comportare  il   mancato
riconoscimento delle stesse e l'eventuale riduzione  proporzionale  o
revoca del contributo concesso. 
  5. E' consentita la realizzazione in corso d'opera, di  adattamenti
tecnici  consistenti  nella  sostituzione  di  impianti,  macchinari,
attrezzature  previsti  nel   progetto   con   altri   funzionalmente
equivalenti  e  di  cambiamenti  minimi   (modifica   di   dettaglio,
cambiamenti  fornitori  etc.)  che  non  incidono  sulla  conformita'
progettuale. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                              Proroghe 
 
  1. E' possibile richiedere, per ogni singola unita' produttiva, una
sola proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori per un  periodo
non superiore a sei mesi. 
  2. Saranno  valutate  richieste  di  proroga  di  maggiore  durata,
determinate da eventi eccezionali, o da cause di forza maggiore,  non
imputabili al  richiedente,  debitamente  documentate,  che  comunque
dovranno essere compatibili con il limite temporale di  chiusura  del
programma FEP. 
  3.   La   proroga    dovra'    essere    formalmente    autorizzata
dall'Amministrazione concedente. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
             Vincoli di alienabilita' e di destinazione 
 
  1. I beni oggetto di finanziamento non  possono  essere  venduti  o
ceduti,  salvo  autorizzazione  preventiva,   ne'   distratti   dalla
destinazione d'uso prevista dal progetto di investimento, nei  cinque
anni successivi decorrenti dalla data di accertamento amministrativo. 
  2. In caso  di  vendita  o  cessione  previamente  autorizzata,  il
beneficiario e' tenuto  alla  restituzione  del  contributo  erogato,
maggiorato degli interessi  legali,  secondo  il  principio  pro-rata
temporis;  in  caso  di  vendita  o  cessione  non   autorizzata   il
beneficiario  e'  tenuto  alla  restituzione  dell'intero  contributo
erogato, maggiorato degli interessi legali. 
  3. In caso di  fallimento  o  procedura  di  concordato  preventivo
l'Amministrazione provvedera' ad  avanzare  richiesta  di  iscrizione
nell'elenco dei creditori. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
               Modalita' di erogazione dei contributi 
 
  1. L'iniziativa si puo' ritenere  conclusa  quando  il  livello  di
realizzazione, ovvero la spesa sostenuta e ritenuta ammissibile,  per
la singola unita' produttiva, e' pari almeno  al  70  %  della  spesa
ammessa a contributo. 
  2.  Il  contributo  puo'  essere  liquidato  secondo  le   seguenti
modalita': 
  a)  anticipo  fino  al  50%  del   contributo   concesso   per   la
realizzazione  dell'intero  progetto,  quale  somma  dei   contributi
concessi per ogni singola unita' produttiva, previa presentazione  di
garanzia  fideiussoria,  prestata   da   imprese   di   assicurazione
autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui
alle lettere b) e c)  della  legge  10.06.1982,  n.  348,  ovvero  di
fideiussione  bancaria,  a  garanzia  dell'importo   anticipato.   La
fideiussione  dovra'  avere  durata  illimitata   e   potra'   essere
svincolata  dall'Amministrazione  previa   apposita   richiesta   del
beneficiario del contributo; 
  b) stato di avanzamento lavori per ogni singola unita'  produttiva.
La domanda di pagamento  di  stato  avanzamento  lavori  puo'  essere
presentata soltanto se le spese sostenute  dalla  ditta  beneficiaria
sono  pari  almeno  al  50%  delle  spese   ammesse   a   contributo.
L'erogazione del contributo e' subordinato  alla  verifica  da  parte
dell'Amministrazione. Nel caso in cui  la  ditta  beneficiaria  abbia
usufruito di un anticipo, verranno erogati gli importi  eccedenti  le
somme gia' corrisposte a titolo di acconto. 
  c) in un'unica soluzione, per ogni singola unita' produttiva,  allo
stato finale dei lavori. 
  3. La richiesta dello stato di avanzamento lavori, relativa ad ogni
singola unita' produttiva, dovra' essere accompagnata dalla  seguente
documentazione: 
  1. domanda di liquidazione, come  da  allegato  n.  "F"al  presente
decreto; 
  2. modelli come da allegato "G" e "H"; 
  3. fotocopia delle fatture e relative dichiarazioni liberatorie. Le
fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del
bene  acquistato  e,  ove  presente,  il  numero  di   matricola   di
fabbricazione.  Le  dichiarazioni  liberatorie  emesse  dalle   ditte
fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali il numero,  data  e
importo della fattura di riferimento, devono indicare le modalita' di
pagamento. 
  4. fotocopia della  documentazione  probante  l'avvenuto  pagamento
delle  fatture  (fotocopia  bonifico,  assegno,  estratto  di   conto
corrente, etc.) 
  5. dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' sottoscritta dal
legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che la
societa' non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta,
di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione  equivalente
e l'insussistenza di procedimenti in corso per  la  dichiarazione  di
una di tali situazioni; 
  6. copia della concessione edilizia e/o  eventuali  autorizzazioni,
pareri ecc, necessari per la realizzazione dell'investimento, qualora
non allegati alla domanda di finanziamento; 
  7. limitatamente alle opere edili  e/o  di  impiantistica:  Computo
metrico a consuntivo redatto dal direttore dei lavori, e vistato  per
congruita' da un ufficio tecnico pubblico o da un  tecnico  abilitato
iscritto all'albo. 
  L'amministrazione si  riserva  di  richiedere  eventuali  documenti
ritenuti  opportuni  ai  fini  dell'istruttoria  della   domanda   di
liquidazione. 
  4. La  richiesta  della  totalita'  o  del  saldo  del  contributo,
relativa  ad  ogni   singola   unita'   produttiva,   dovra'   essere
accompagnata dalla seguente documentazione: 
  1. domanda di  liquidazione,  come  da  allegato  "I"  al  presente
decreto; 
  2. modelli come da allegato "G"e "H"; 
  3. fotocopia delle fatture e relative dichiarazioni liberatorie. Le
fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del
bene  acquistato  e,  ove  presente,  il  numero  di   matricola   di
fabbricazione.  Le  dichiarazioni  liberatorie  emesse  dalle   ditte
fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali il numero,  data  e
importo della fattura di riferimento, devono indicare le modalita' di
pagamento. 
  4. fotocopia della  documentazione  probante  l'avvenuto  pagamento
delle  fatture  (fotocopia  bonifico,  assegno,  estratto  di   conto
corrente, etc.) 
  5. dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' sottoscritta dal
legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che la
societa' non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta,
di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione  equivalente
e l'insussistenza di procedimenti in corso per  la  dichiarazione  di
una di tali situazioni; 
  6. copia della concessione edilizia e/o  eventuali  autorizzazioni,
pareri ecc, necessari per la realizzazione dell'investimento, qualora
non allegati alla domanda di finanziamento; 
  7. limitatamente alle opere edili  e/o  di  impiantistica:  Computo
metrico a consuntivo redatto dal direttore dei lavori, e vistato  per
congruita' da un ufficio tecnico pubblico o da un  tecnico  abilitato
iscritto all'albo. 
  8. copia del certificato di agibilita'; 
  9. copia del libro matricola o altro documento probante, dal  quale
sia rilevabile la situazione ex-post in termini occupazionali. 
  L'amministrazione si  riserva  di  richiedere  eventuali  documenti
ritenuti opportuni ai fini dell'istruttoria della domanda di saldo. 

        
      
                               Art. 17 
 
 
                      Obblighi del beneficiario 
 
  1. Il beneficiario ha l'obbligo di provvedere a: 
  a) mantenere un sistema di contabilita'  separata  (conto  corrente
dedicato) o una codificazione  contabile  adeguata  (es.  codice  FEP
nelle causali di pagamento/fatture). Da tale obbligo sono escluse  le
spese sostenute prima della pubblicazione del bando; 
  b) effettuare il pagamento di  tutte  le  spese  sostenute  per  la
realizzazione del progetto ammesso  a  finanziamento  con:  bonifico,
ricevuta bancaria, assegno circolare  non  trasferibile,  assegno  di
conto  corrente,  carta  di  credito,  contanti   entro   il   limite
complessivo per progetto di 1.000 euro; 
  c) assicurare la conservazione della documentazione giustificativa,
in originale, delle spese sostenute fino alla data  del  31  dicembre
2019; 
  d) assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi
che l'Amministrazione  concedente,  responsabile  degli  accertamenti
tecnico-amministrativi, nonche' i servizi comunitari,  riterranno  di
effettuare, nonche' l'accesso ad ogni altro documento utile  ai  fini
dell'accertamento; 
  e) in caso di investimenti superiori a 500.000  euro  prevedere  la
collocazione di una targa che riporti il logo dell'Unione europea  ai
sensi della normativa sull'informazione e la pubblicita'. 
  2. Qualora  il  beneficiario  contravvenga  agli  impegni  assunti,
ovvero a quanto previsto dalle disposizioni  generali  di  attuazione
della misura nonche' alle disposizioni del presente decreto,  incorre
nella perdita dei benefici concessi. 

        
      
                               Art. 18 
 
 
                              Controlli 
 
  Controlli amministrativi, in sede e  in  loco,  sono  previsti  per
verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi
impegni assunti. 
  I controlli saranno effettuati secondo le disposizioni  procedurali
generali ai sensi del Manuale sulle verifiche di I livello  elaborato
in seno alla cabina di Regia, di cui al Programma Operativo. 

        
      
                               Art. 19 
 
 
        Revoca del contributo e recupero delle somme erogate 
 
  1. Il contributo e' revocato a seguito di  rinuncia  da  parte  del
beneficiario o, previa  intimazione  rivolta  ai  sensi  delle  norme
vigenti, in tutto o in parte nei seguenti casi: 
  per mancato rispetto del requisito della  multiregionalita',  fatte
salve cause di forza  maggiore  debitamente  documentate  ed  accolte
dall'Amministrazione; 
  per coefficiente di realizzazione inferiore al limite stabilito  di
all'art. 16; 
  qualora il punteggio accertato in  fase  di  verifica  dello  stato
finale   dell'intero   progetto   non   consenta   il    mantenimento
dell'iniziativa   all'interno   della   graduatoria   dei    progetti
finanziati. 
  per la mancata realizzazione del progetto  d'investimento  entro  i
termini previsti; 
  in caso di vendita o cessione non autorizzata dei beni oggetto  del
finanziamento di cui all'art. 15; 
  per rinuncia del beneficiario; 
  per effetto di esito negativo dei controlli. 
  2.  Nelle  ipotesi  di  cui  al  comma  1  si  procedera',   previa
intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, al  recupero  delle
somme eventualmente liquidate, anche attraverso  la  decurtazione  da
somme  dovute  ai  beneficiari  dalle  Amministrazioni  centrali  per
effetto di altri strumenti normativi. 
  3. Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo,  verranno
gravate delle maggiorazioni di legge. 
  Il termine previsto per la restituzione di somme a qualsiasi titolo
dovute, e' fissato  in  30  giorni  dalla  data  di  ricevimento  del
provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso
inutilmente  tale  termine,  si   procedera'   all'escussione   della
fideiussione presentata a garanzia dell'eventuale acconto  liquidato,
ovvero sara' dato  corso  alla  fase  di  esecuzione  forzata  previa
iscrizione a ruolo degli importi dovuti. 
  4. Eventuali ulteriori responsabilita' civili  e/o  penali  saranno
denunciate alle Autorita' competenti secondo  quanto  previsto  dalle
norme vigenti. 

        
      
                               Art. 20 
 
 
                        Riferimenti normativi 
 
  Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al
Fondo Europeo per la pesca; 
  Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo  2007  recante
modalita' di applicazione del Reg.  CE  n.  1198/2006  del  Consiglio
relativo al Fondo Europeo per la pesca; 
  Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca 
  Programma  Operativo  Nazionale  approvato  dalla  Commissione  con
decisione C(2007)6792 del 19 dicembre 2007, la cui revisione e' stata
approvata  con  Decisione  della  Commissione  europea  C(2010)  7914
dell'11 novembre 2010; 
    Roma, 14 maggio 2012 
 
                                         Il direttore generale: Abate 

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2012 
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 7, foglio n. 136 


                                                           Allegato A 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico        
      
                                                           Allegato B 

              Parte di provvedimento in formato grafico        
      
                                                           Allegato C  

              Parte di provvedimento in formato grafico      
      
                                                           Allegato D 

              Parte di provvedimento in formato grafico       
      
                                                           Allegato E 

              Parte di provvedimento in formato grafico       
      
                                                           Allegato F 

              Parte di provvedimento in formato grafico       
      
                                                           Allegato G 

              Parte di provvedimento in formato grafico        
      
                                                           Allegato H 

              Parte di provvedimento in formato grafico        
      
                                                           Allegato I  

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

  
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