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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 giugno 2012, n. 79 - Testo del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 142 del 20 giugno 2012), coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa.». (12A08909) - (GU n. 185 del 9-8-2012 )

  TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 giugno 2012 , n. 79 
Testo del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 (in Gazzetta  Ufficiale
- serie generale - n. 142 del 20  giugno  2012),  coordinato  con  la
legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure  urgenti  per  garantire  la
sicurezza dei cittadini, per assicurare la  funzionalita'  del  Corpo
nazionale   dei   vigili   del   fuoco   e   di    altre    strutture
dell'Amministrazione  dell'interno,  nonche'  in  materia  di   Fondo
nazionale  per  il  Servizio  civile.  Differimento  di  termine  per
l'esercizio di delega legislativa.». (12A08909) 
          

            Capo I 
 
 Disposizioni in materia di sicurezza 
 

          

        
 
Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, commi 2 e 3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
    
                               Art. 1 
 
 
                   Disposizioni in materia di armi 
 
  (Soppresso). 

        
      
          

            Capo I 
 
 Disposizioni in materia di sicurezza 
 

          

        
                               Art. 2 
 
 
             Comunicazione della cessione di fabbricati 
 
  1. La registrazione dei contratti di locazione e dei  contratti  di
comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di
registrazione in termine  fisso,  ai  sensi  del  Testo  unico  delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo
di comunicazione di cui all'articolo 12 del  decreto-legge  21  marzo
1978, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  18  maggio
1978, n. 191. 
  2. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite  intese  con  il
Ministero dell'interno,  individua,  nel  quadro  delle  informazioni
acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei  contratti
di cui al comma 1, nonche' dei contratti di trasferimento  aventi  ad
oggetto immobili o comunque diritti immobiliari di  cui  all'articolo
5, commi 1, lettera d), e 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,
quelle rilevanti ai fini di cui all'articolo 12 del decreto-legge  n.
59 del 1978, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  191  del
1978, e le trasmette in via telematica, al Ministero dell'interno. 
  3. Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o  di
porzione di esso sulla base  di  un  contratto,  anche  verbale,  non
soggetto a registrazione in termine fisso, l'obbligo di comunicazione
all'autorita' locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 12
del  decreto-legge  21   marzo   1978,   n.   59,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  18  maggio  1978,  n.  191,  puo'  essere
assolto anche attraverso l'invio di un modello informatico  approvato
con decreto del Ministero dell'interno, adottato entro novanta giorni
dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  che  ne
stabilisce altresi' le modalita' di trasmissione. 
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per
la  comunicazione  all'autorita'  di  pubblica  sicurezza,   di   cui
all'articolo 7 del testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  per  la  quale
resta fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di  cui  al  comma  3
sono  definite  le   modalita'   di   trasmissione   della   predetta
comunicazione anche attraverso l'utilizzo di un  modello  informatico
approvato con il medesimo decreto. 
  5. L'articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, e' soppresso. Al medesimo  articolo  3,  comma  6,
primo periodo, le parole: «ai commi da 1 a 5» sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai commi 1, 2, 4 e 5». 
  6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

        
                    Riferimenti normativi 
 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  26  aprile
          1986,  n.  131  (Approvazione   del   Testo   unico   delle
          disposizioni  concernenti  l'imposta   di   registro),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1986, n.  99,
          S.O. 
              Si riporta il testo dell'articolo 12 del  decreto-legge
          21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 18 maggio 1978, n. 191 (Norme  penali  e  processuali
          per la prevenzione e la repressione di gravi reati): 
              «Art. 12. Chiunque cede la proprieta' o il godimento  o
          a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a
          un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato  o  di  parte  di
          esso ha l'obbligo di  comunicare  all'autorita'  locale  di
          pubblica sicurezza, entro quarantotto  ore  dalla  consegna
          dell'immobile,  la  sua  esatta  ubicazione,   nonche'   le
          generalita' dell'acquirente, del conduttore o della persona
          che assume la disponibilita' del bene  e  gli  estremi  del
          documento di identita' o di riconoscimento, che deve essere
          richiesto all'interessato. 
              Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore   del
          presente decreto, i soggetti di cui al  primo  comma  hanno
          l'obbligo di provvedere alla  comunicazione,  all'autorita'
          di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali,
          stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in
          corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge. 
              La comunicazione di cui ai precedenti commi puo' essere
          effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso
          di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la
          data della ricevuta postale. 
              Nel caso di violazione delle disposizioni indicate  nei
          commi precedenti si applica la sanzione amministrativa  del
          pagamento di una  somma  da  euro  103  a  euro  1.549.  La
          violazione   e'   accertata   dagli   organi   di   polizia
          giudiziaria, nonche' dai vigili urbani del  comune  ove  si
          trova l'immobile. La sanzione e' applicata dal sindaco ed i
          proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per  quanto
          non previsto le disposizioni della legge 24 dicembre  1975,
          n. 706.». 
              Si riporta il testo dei commi 1 e 4 dell'articolo 5 del
          decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (Semestre
          Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia): 
              «1.  Per  liberalizzare  le  costruzioni  private  sono
          apportate modificazioni alla disciplina vigente nei termini
          che seguono: 
                a)  introduzione  del  "silenzio  assenso"   per   il
          rilascio del permesso di costruire, ad eccezione  dei  casi
          in  cui  sussistano  vincoli  ambientali,  paesaggistici  e
          culturali; 
                b)  estensione  della  segnalazione  certificata   di
          inizio   attivita'   (SCIA)   agli    interventi    edilizi
          precedentemente compiuti con denuncia di  inizio  attivita'
          (DIA); 
                c)  tipizzazione  di  un  nuovo  schema  contrattuale
          diffuso nella prassi: la "cessione di cubatura"; 
                d) la registrazione dei  contratti  di  trasferimento
          immobiliare    assorbe    l'obbligo    di     comunicazione
          all'autorita' locale di  pubblica  sicurezza;  e)  per  gli
          edifici adibiti a civile abitazione  l'«autocertificazione»
          asseverata  da  un   tecnico   abilitato   sostituisce   la
          cosiddetta relazione "acustica"; 
                f) obbligo per i Comuni  di  pubblicare  sul  proprio
          sito istituzionale  gli  allegati  tecnici  agli  strumenti
          urbanistici; 
                g)  esclusione   della   procedura   di   valutazione
          ambientale strategica (VAS) per gli strumenti attuativi  di
          piani urbanistici gia' sottoposti a valutazione  ambientale
          strategica; 
                h) legge nazionale  quadro  per  la  riqualificazione
          incentivata delle aree urbane. Termine fisso per  eventuali
          normative regionali; 
                h-bis) modalita' di intervento in presenza  di  piani
          attuativi seppur decaduti.» 
              «4. Per semplificare le procedure di trasferimento  dei
          beni  immobili,   la   registrazione   dei   contratti   di
          trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti
          immobiliari assorbe l'obbligo previsto dall'articolo 12 del
          decreto-legge  21  marzo  1978,  n.  59,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.». 
              Il decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286  (Testo
          unico  delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
          dell'immigrazione   e   norme   sulla   condizione    dello
          straniero),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          agosto 1998, n. 191, S.O. 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del   decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni  in  materia
          di federalismo Fiscale Municipale), come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 3. - 1. In alternativa  facoltativa  rispetto  al
          regime ordinario vigente  per  la  tassazione  del  reddito
          fondiario ai fini dell'imposta sul  reddito  delle  persone
          fisiche, il proprietario o il titolare di diritto reale  di
          godimento di unita' immobiliari  abitative  locate  ad  uso
          abitativo puo' optare per il seguente regime. 
              2. A decorrere dall'anno 2011, il canone  di  locazione
          relativo ai contratti aventi ad  oggetto  immobili  ad  uso
          abitativo e le relative  pertinenze  locate  congiuntamente
          all'abitazione, puo'  essere  assoggettato,  in  base  alla
          decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella  forma
          della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul  reddito
          delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonche'
          delle imposte di registro  e  di  bollo  sul  contratto  di
          locazione; la cedolare secca sostituisce anche  le  imposte
          di registro e di bollo sulla risoluzione e  sulle  proroghe
          del contratto di locazione. Sul canone di  locazione  annuo
          stabilito dalle parti  la  cedolare  secca  si  applica  in
          ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare  secca
          puo' essere applicata anche ai contratti di locazione per i
          quali  non  sussiste  l'obbligo  di  registrazione.  Per  i
          contratti stipulati secondo le  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9  dicembre  1998,  n.
          431, relativi ad  abitazioni  ubicate  nei  comuni  di  cui
          all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge
          30 dicembre 1988, n. 551,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli  altri  comuni
          ad  alta  tensione  abitativa  individuati   dal   Comitato
          interministeriale   per   la   programmazione    economica,
          l'aliquota  della  cedolare  secca  calcolata  sul   canone
          pattuito dalle parti  e'  ridotta  al  19  per  cento.  Sui
          contratti di locazione aventi a  oggetto  immobili  ad  uso
          abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca di  cui
          al  presente  comma,  alla  fideiussione  prestata  per  il
          conduttore non si applicano le imposte  di  registro  e  di
          bollo. 
              3. Nei casi di omessa richiesta  di  registrazione  del
          contratto di locazione si applica l'articolo 69 del  citato
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica n. 131 del 1986. 
              4. La  cedolare  secca  e'  versata  entro  il  termine
          stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito  delle
          persone...


          TESTO COMPLETO IN FORMATO ZIP/PDF

  
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