
Quali sono le caratteristiche che differenziano un intervento di costruzione edilizia perché vi si possa applicare l’aliquota IVA al 4%? Come ci si comporta con i fabbricati rurali? E con i cosiddetti ‘Tupini? A queste e altre domande cerca di rispondere il nostro esperto fiscale di seguito.
Sono soggette all’aliquota IVA del 4% le prestazioni di servizi, relative alla nuova costruzione di (Tabella A, parte II, n. 39, del D.P.R. n. 633/1972):
– fabbricati c.d. “Tupini”, svolte nei confronti di imprese costruttrici (soggetti che svolgono l’attività di costruzione di immobili per la successiva rivendita);
– fabbricati “Tupini”, svolte nei confronti di cooperative edilizie e loro consorzi, anche a proprietà indivisa, se per i soci ricorrono i requisiti “prima casa”;
– fabbricati adibiti ad abitazione, svolte nei confronti di soggetti che hanno i requisiti “prima casa”;
– fabbricati rurali, destinati a uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alla coltivazione dello stesso o all’allevamento del bestiame, purché permanga l’originaria destinazione (devono sussistere i requisiti previsti dal decreto legge n. 557 del 30 dicembre 1993).
N.B.: l’aliquota IVA 4% torna applicabile anche nei seguenti casi:
• ampliamento e completamento di fabbricati “Tupini”, fabbricati “prima casa” e fabbricati rurali destinati ad uso abitativo;
• prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto per gli interventi di superamento delle barriere architettoniche.
Invece, sono soggette ad aliquota IVA del 10% le prestazioni, relative a nuove costruzioni, concernenti (Tabella A, parte III, n. 127-septies e 127-quarterdecies del D.P.R. n. 633/1972):
• fabbricati “Tupini”, svolte nei confronti di soggetti diversi da quelli che svolgono l’attività di costruzione di immobili per la successiva rivendita (ad esempio, per locazione);
• fabbricati assimilati a quelli “Tupini”;
• edifici destinati a finalità di istruzione, cura, assistenza e beneficenza;
• case di abitazione non di lusso quando non ricorrono i requisiti “prima casa”;
• opere di urbanizzazione primaria e secondaria ex articolo 4, legge n. 847/1964 e assimilate.
Prestazioni di servizi su fabbricati a prevalente destinazione abitativa – Aliquote IVA
Descrizione della prestazione | Aliquota IVA in caso di contratto di appalto | Aliquota IVA in caso di contratto di subappalto |
Costruzione di abitazioni non di lusso ovvero di fabbricati c.d. “Tupini” | IVA al 4% nel caso esista il presupporto “prima casa” ovvero se impresa che costruisce lo fa per rivendere | IVA al 4% nel caso esista il presupporto “prima casa” ovvero se impresa che costruisce lo fa per rivendere |
Costruzione di fabbricato rurale | IVA al 4% | IVA al 4% |
Altra abitazione | IVA al 10% | IVA al 10% |
Costruzione di edifici di lusso | IVA al 22% | IVA al 22% |
Opere di urbanizzazione primaria e secondaria | IVA al 10% | IVA al 10% |
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria | IVA al 10% (tenendo presente le limitazioni nel caso in cui si via l’utilizzo di beni significativi) | IVA al 22% |
Interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione | IVA al 10% | IVA al 10% |